Alla relazione di ''strumentalità analefunzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia (diritto)|autonomia]], oltre che della [[persona giuridica|personalità giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.