Custodia cautelare in carcere: differenze tra le versioni

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È stata dichiarata costituzionalmente illegittima la previsione che poneva una sorta di presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine a taluni delitti (artt. 51, commi 3-bis e 3-quater; 575; 600-bis, primo comma; 600-ter, escluso il quarto comma; 600-quinquies c.p.; 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate): al ricorrere di gravi indizi di colpevolezza, era applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che non fossero stati acquisiti elementi dai quali fosse risultato che non sarebbero sussistite esigenze cautelari. La disposizione è stata dichiarata illegittima in modo puntiforme, ossia in relazione alle singole fattispecie rispetto alle quali era stato sollevato incidente di costituzionalità.
 
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di etaetà inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.
 
Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato e persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate con le modalità previste dalla legge, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.