Fonti del diritto dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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La procedura di revisione ordinaria può essere attivata dai governi degli Stati membri, dal [[Parlamento europeo|Parlamento]] o dalla [[Commissione europea|Commissione]]; i progetti di modifica devono essere sottoposti al [[Consiglio dell'Unione europea|Consiglio]] che a sua volta li trasmette al [[Consiglio europeo]] e li notifica ai Parlamenti nazionali.
 
Spetta al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione adottare a maggioranza semplice una decisione favorevole alle modifiche. Segue poi la convocazione di una Convenzione da parte del [[Presidente del Consiglio europeo]]. La Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione esamina i progetti di modifica (nel caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata la [[Banca centrale europea]]) e adotta una raccomandazione a una Conferenza di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Qualora le modifiche siano meno rilevanti, il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento europeo di non convocare la Convenzione e dare direttamente mandato a una Conferenza di rappresentatirappresentanti dei governi degli Stati membri.
 
La Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri è convocata dal Presidente del Consiglio al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai Trattati.