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=== ''Linking'' e Diritto d'Autore ===
La comunicazione a pubblico distante, trattata negli articoli 16 e 16-bis della Legge sulla protezione del [[diritto d'autore]], prevede per il titolare il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera, attraverso mezzi di diffusione a distanza (quali telegrafo, telefono, radio, televisione ed altri mezzi analoghi).<ref>{{Cita web|url=https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-iii/sezione-i/art16.html|titolo=Art. 16 legge sulla protezione del diritto d'autore|sito=Brocardi.it|lingua=it|accesso=2020-06-25}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-iii/sezione-i/art16bis.html|titolo=Art. 16 bis legge sulla protezione del diritto d'autore|sito=Brocardi.it|lingua=it|accesso=2020-06-25}}</ref>
 
Il ''linking'' è stato oggetto di molte discussioni negli ultimi anni, volte a stabilire se il suo utilizzo (ad esempio per ''linkare'' sul proprio sito un contenuto presente su un altro sito) consista effettivamente in comunicazione a pubblico distante, violando quindi il diritto esclusivo del titolare.
 
La [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di giustizia dell'Unione Europea]] ha sancito, tramite la sentenza relativa alla causa C-466/12 del 13 febbraio 2014<ref>{{Cita web|url=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6758093|titolo=CURIA - Documenti|sito=curia.europa.eu|accesso=2020-06-25}}</ref>, che il ''linking'', dal momento che non "amplia" il pubblico concepito da colui che aveva originariamente pubblicato il contenuto sulla propria piattaforma, non consiste in violazione del diritto d'autore, non costituendo comunicazione a pubblico distante.
 
==== ''Linking di contenuti pubblicati illegamente'' ====
Una questione più specifica è stata sollevata in merito al ''linking'' di contenuti pubblicati online senza l'autorizzazione del titolare dei diritti (attraverso azioni di [[Pirateria informatica|pirateria]]).
 
La sentenza C-160/15<ref>{{Cita web|url=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6758478|titolo=CURIA - Documenti|sito=curia.europa.eu|accesso=2020-06-25}}</ref>, relativa alla causa ''GS Media'', ha sancito che, se colui che ''linka'' il contenuto protetto da diritto d'autore (pubblicato illegalmente) non ha fini di lucro e non sia a conoscenza dell'illegittimità della pubblicazione di tale contenuto su un altro [[Sito web|sito Web]], non sta effettuando "comunicazione al pubblico" e non viola quindi il diritto d'autore.
 
Se invece il ''link'' viene fornito con fini di lucro, si presuppone che colui che compie l'azione abbia i mezzi per verificare l'illegalità della pubblicazione sull'altro sito web e quindi deve rispondere della violazione del diritto d'autore, trattandosi di "comunicazione al pubblico".
 
== Note ==