Telebiella: differenze tra le versioni

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Telebiella avviò quindi una battaglia legale: Sacchi si fece denunciare per violazione delle norme in materia postale (perché contravvengono al monopolio assegnato alla RAI). La sua vicenda va sui giornali nazionali: il caso viene ulteriormente ampliato quando il [[Pretore (ordinamenti moderni)|Pretore]], Giuliano Grizi, interrompe il procedimento nei confronti del Sacchi, e in qualità di ''giudice a quo'' solleva dubbio di incostitituzionalità alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]. La Corte Costituzionale accoglie buona parte delle motivazioni di Sacchi; infatti con la sentenza della Corte del 10 luglio 1974 n. 225 <ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html]</ref>venne dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 delDPR del 1973 riguardo l'emittenza via cavo che riservava allo Stato il monopolio televisivo. Con successiva sentenza n. 226 di pari data venne liberalizzata la collocazione sul territorio nazionale dei ripetitori di reti televisive estere ([[France 2|Antenne 2]], [[Telemontecarlo]], [[RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana]] e [[TV Koper-Capodistria]]).<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0226s-74.html]</ref>
 
Successivamente la [[riforma della RAI del 1975]] autorizza le trasmissioni via cavo ''monocanale'' nonché la ripetizione via etere sul territorio italiano delle emittenti estere (Francia, Svizzera, Montecarlo, Capodistria). Telebiella riprende a trasmettere via cavo, affiancata da un canale radiofonico via etere, [[Radiobiella]]. Nel [[1976]] la Corte costituzionale, con la sentenza del 28 luglio 1976, n. 202, autorizzò anche le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0202s-76.html]</ref>, autorizza anche le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. Nel decennio successivo la materia non viene regolamentata dal decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 - convertioconvertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10<ref>''[https://web.archive.org/web/20090326025806/http://www.consiglio.regione.toscana.it/corecom/normativa/noramtiva_doc/leg_10_85.html decreto Craxi]''</ref> in un senso dichiaratamente favorevole alle nascenti grandi reti televisive commerciali in quanto si basa sulle interconnessioni di emittenti private su scala nazionale (syndication), principio poi dichiarato incostituzionale.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0826s-88.html]</ref><ref>[http://www.berluscastop.it/_peo/varie/europa7.htm]</ref>
 
=== Gli anni 1990 e il cambio di nome ===