Pesca commerciale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Era erroneamente segnalato il TUE, ma in realtà è il TFUE.
Articoli 38-44
Riga 5:
In [[Italia]], per intraprendere tale attività economica attraverso l'identificazione del prodotto che s'intende pescare si commissiona l'[[imbarcazione]] ad un [[maestro d'ascia]] o la si acquista, oppure un [[motopesca]], si acquista l'attrezzatura idonea e si richiede una licenza di pesca al Ministero delle politiche agricole e forestali specificando il tipo di pesca che si vuole esercitare nel compartimento prescelto.
 
Il settore della pesca commerciale è stato oggetto negli anni, al pari di quello [[agricoltura|agricolo]], di numerosi provvedimenti e direttive da parte dell'[[Unione europea]] sulla base degli articoli 32-38-44 del [[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea|Trattato sull'Unione europea]] (e successive modifiche) che regolano il mercato comune nel settore agricolo e della pesca.
 
Le normative europee regolano dettagliatamente lo svolgimento dell'attività e del [[mercato ittico]] ad esempio tramite la definizione delle modalità di fissazione dei [[prezzo|prezzi]] di alcuni prodotti ittici o con la fissazione di quantità contingentate di cattura e modalità di gestione degli [[stock ittico|stock]]. L'Unione è poi intervenuta nel settore anche con numerose fonti di finanziamento, ad esempio sotto forma di ''fondi strutturali'', tra i quali lo "Strumento finanziario di orientamento della pesca" - SFOP ed il "Nuovo Fondo europeo per la pesca" - FEP.