Leggi Bassanini: differenze tra le versioni

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→‎Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis): Tutt'altro argomento epov senza fonte certa
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== Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) ==
La legge n. 127/1997 accompagna alla riforma del decentramento quella della semplificazione amministrativa con l'obiettivo di ridisegnare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento a quella locale.
 
La principale critica politica che viene mossa alla legge Bassanini bis è che essa, contrariamente alla sua finalità dichiarata, abbia aumentato il grado di politicizzazione della burocrazia locale di Comuni e Provincie in special modo di quella di qualifica dirigenziale: secondo i critici il fatto che gli incarichi dirigenziali siano revocabili a discrezione degli organi di governo politici, mentre la giurisdizione sui rapporti di impiego dei dipendenti pubblici locali viene lasciata al giudice civile ordinario del lavoro, ha contribuito fortemente ad indebolire l'imparzialità della burocrazia degli enti locali favorendo la fidelizzazione politica dei dirigenti.
 
Infatti nella cultura giuridica dei giudici civili ordinari del lavoro è molto scarsa l'attenzione sulla virtù e sull'imparzialità del funzionario pubblico, essendo il diritto civile da costoro applicato tutto basato sulle categorie semplicistiche dell'adempimento o dell'inadempimento al contratto. Questo comporta a livello di giudizio una sopravvalutazione dell'attitudine all'obbedienza al superiore e una considerazione meramente "quantitativa" dell'impegno profuso dai funzionari, con una conseguente trascuratezza rispetto a categorie di valutazione "qualitative" come ad esempio l'imparzialità procedimentale e la giusta tutela degli interessi dell'utenza e dei cittadini. (È la logica conseguenza del carattere patrimoniale-estimativo che per l'art.1174 del codice civile costituisce l'essenza di tutte le obbligazioni contrattuali prese in considerazione dal diritto civile italiano, per cui beni incommensurabili e qualitativi come l'imparzialità dei pubblici funzionari o il corretto contraddittorio nel procedimento amministrativo, o la corretta motivazione dei comportamenti amministrativi, ben difficilmente sono "conoscibili" ai sensi del diritto civile dei contratti e del lavoro<ref>'''Luca Nivarra''', '''Vincenzo Ricciuto''', '''Claudio Scognamiglio''', Diritto Privato, II ed., 2013, Torino, Giappichelli, pag.553, ove si legge: "''la chiave di lettura del requisito fissato dall’art. 1174 va ricercata nell’esigenza di circoscrivere l’ambito di applicazione della disciplina del rapporto obbligatorio, onde prevenire una sua estensione a tipologie di rapporti che, per quanto giuridicamente rilevanti, sono estranei a quella logica patrimonialistica che, anche storicamente, rappresenta la cifra caratteristica dell’obbligazione.''"</ref>). Per tal modo i dirigenti comunali sarebbero di fatto incentivati a schierarsi con una parte politica (non necessariamente omogenea al governo politico dell'ente locale, dato che a volte i funzionari possono formare a loro volta una compatta opposizione interna) quale unico mezzo per vedersi garantita la carriera o almeno la posizione.
 
Le innovazioni della ''bassanini bis'' comportarono essenzialmente: