Proprietà collettiva: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
la voce è formattata....
Etichetta: Rimozione di avvisi di servizio
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Per '''proprietà collettiva''' delle terre si intendono tutte le forme alternative alla ''piena'' [[proprietà (diritto)|proprietà]] privata di esse, ascrivibili a numerose persone (spesso indefinite nel numero), ma non riconducibili alla proprietà pubblica vera e propria. Nell'ordinamento moderno occidentale la proprietà collettiva non era prevista esplicitamente sino al 20 novembre 2017 allorché, nell'ambito normativo italiano, con la legge n.168 del 20 novembre 2017 è stata istituita la figura giuridica dei Domini collettivi con la quale viene finalmente riconosciuta dalla [[Costituzione italiana]], accanto alla proprietà pubblica e privata, la proprietà collettiva quale patrimonio identitario delle comunità locali che su di essa hanno costruito nei secoli la loro storia.
 
== Descrizione ==