Discussione:Ordine civile e militare dell'Aquila romana: differenze tra le versioni

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Gentili amici, vedo che la questione delle associazioni che attualmente riutilizzano il nome dell'Ordine dell'Aquila Romana si trascina (per me inspiegabilmente) da oltre un decennio. Mi permetto di usare il termine "inspiegabilmente" perché la questione è in realtà semplicissima. Un Ordine Cavalleresco esiste finché esiste la legittima fonte della sua istituzione (vedi [[Fons honorum]]) e finché essa non lo sopprima . In questo caso il Regno d'Italia (prima Fons Honorum dell'Ordine) lo soppresse il 5 ottobre 1944, quindi quell'ordine è estinto. La Repubblica Sociale Italiana, che fu Fons Honorum del ricostituito Ordine dal 2 marzo 1944, si estinse nell'Apile/Maggio 1945 ed estinta la fonte, estinto anche quell'ordine. Tutto qui, una questione, ripeto, semplicissima. Se qualcuno ritiene che le attuali associazioni abbiano un valore enciclopedico, apra tranquillamente voci separate a riguardo, ma visto che non hanno alcun legittimo titolo a considerarsi ad alcun modo collegate con l'Ordine dell'Aquila Romana del 1942-44 ne con quello del 1944-45 con *questa* voce non hanno alcunché da spartire. Provvedo quindi alla rimozione di ogni riferimento alle attuali associazioni dalla voce.
 
Mi permetto oltretutto di ricordare, a chi in buona fede non lilo conoscesse, l'articolo 8 della Legge n. 178 del 3 marzo 1951:
* .... '''è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati'''. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000. '''Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa''' da lire 250.000 a lire 1.750.000. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
 
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