Consenso informato: differenze tra le versioni

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{{F|diritto privato|luglio 2010}}
 
Il '''consenso informato''' nel campo medico, è una forma di [[autorizzazione (diritto)|autorizzazione]] utilizzata in [[Italia]] concessa eventualmente da un [[pazientecittadino]] per ricevere un qualunque [[assistenza sanitaria|trattamento sanitario]] previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente.
 
La sua prima manifestazione risiede nelle tesi di [[Thomas Percival]], che sostenne il diritto del pazientecittadino all'informazione quantunque questo diritto si scontrasse con l’''inganno caritatevole'' per la salvaguardia della salute del malato.
 
== Normativa ==
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Dal punto di vista normativo, l'art. 32 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]] sancisce che ''nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge'', in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della [[libertà]] personale (art. 13).
 
Il consenso informato non elimina la responsabilità del sanitario, che incorre nel reato di lesioni se il trattamento comporta una qualche menomazione temporanea o permanente, dal punto di vista organico o funzionale, non giustificata da patologie in essere che comportavano un maggiore rischio per la salute del pazientecittadino.
 
Principi simili sono validi anche in altre nazioni.
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''La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso."'' (art. 5)
 
La Convenzione di Oviedo stabilisce inoltre la necessità del consenso di un ''"rappresentante"'' del pazientecittadino nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito ad esprimersi. Infine la Convenzione stabilisce che ''"I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un pazientecittadino che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua [[volontà]] saranno tenuti in considerazione."''
 
Una [[direttiva dell'Unione europea]] del dicembre 2009 rende il consenso informato obbligatorio per tutti i tipi di [[vaccinazione]], per tutti i cittadini. Il consenso informato ha valore legale di liberatoria che manleva i medici e le case farmaceutiche dal risarcimento danni provocati al pazientecittadino dal trattamento sanitario. Viceversa, le richieste di risarcimento sono fondate per omessa o incompleta informazione nel modulo di consenso. L'omesso consenso informato non è reato nel codice penale, ed è perseguibile solo in sede civile: l'eseguire una terapia, trattamento o un intervento chirurgico senza averne informato preventivamente il pazientecittadino, dà luogo ad un risarcimento danni che pagheranno il sanitario e la struttura sanitaria, per vizio del consenso e inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro corretta o magistrale esecuzione, e dal buon esito (Cassazione n. 3604/82, 12195/98, 9617/99). Il risarcimento sarà maggiorato del [[danno biologico]], se poi si verifica un peggioramento temporaneo o permanente delle condizioni di salute dopo l'atto medico, e il querelante- che ha l'[[onere della prova]]- dimostra il nesso di causalità fra i due eventi, perché ad esempio il peggioramento riguarda alcune conseguenze prevedibili che sono descritte nello stesso consenso informato.
 
== Consenso scritto e verbale ==
Solitamente, Il consenso è previsto in forma scritta nei casi in cui l'esame clinico o la terapia medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l'incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il sanitario ha l'obbligo di non eseguire o di interrompere l'esame clinico o la terapia in questione. Il consenso scritto è obbligatorio per legge in alcune situazioni definite: quando si dona o si riceve [[sangue]], si partecipa alla sperimentazione di un [[farmaco]] o negli accertamenti di un'infezione da [[HIV]], si è sottoposti ad [[anestesia]], [[trapianto del rene]] tra viventi, interruzione volontaria della [[gravidanza]], rettificazione in materia di attribuzione di sesso e nella procreazione medicalmente assistita.
 
Negli altri casi, soprattutto quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l'ammalato, il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al sanitario. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal pazientecittadino e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento: se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura.
 
A seguito della legge n. 219 del [[22 dicembre]] 2017, entrata in vigore il [[31 gennaio]] 2018, "il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella [[cartella clinica personale|cartella clinica]] e nel [[fascicolo sanitario elettronico]]" (Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 4).<br />
In merito ai diritti ed obblighi professionali del medico, l'art. 1 comma 6 afferma:
 
{{quote|Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal pazientecittadino di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da [[Responsabilità medica|responsabilità civile o penale]]. Il pazientecittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla [[Giuramento di Ippocrate|deontologia professionale]] o alle [[buone pratiche]] clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.|art. 1, comma 6, legge n. 219/2017}}
 
== Delega del consenso ==
Il consenso informato a una determinata cura può essere espresso da un'altra persona se questa è stata nominata dal pazientecittadino come fiduciario in base all'art.1 comma 3 legge 219/2017. Il fiduciario può ricevere le informazioni sanitarie ed esprimere il consenso informato invece del pazientecittadino. Titolare del bene giuridico tutelato è il Pazientecittadino; se minore o incapace di intendere e di volere, il Legale rappresentante.
Il consenso dei [[Parenti prossimi]] non ha alcun significato legale.
In caso di minore, al Medico compete la decisione clinica che va adottata tenendo in conto l'opinione dei Genitori e, ove possibile, la volontà del soggetto. Nell'eventualità di urgenza e necessità, il dissenso dei Genitori non deve condizionare l'operato medico.
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== Codice di Deontologia Medica ==
Il [[Codice di Deontologia Medica]] (2006)<ref>[http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Cdeontod.htm il codice di Deontologia Medica<!-- Titolo generato automaticamente -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090224150708/http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/statico/Cdeontod.htm |data=24 febbraio 2009 }}</ref> dedica alla ''informazione del pazientecittadino'' e al ''consenso del pazientecittadino'' l'intero Capo Quarto (articoli da 33 a 38)
 
== Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ==
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Il [http://www.ipasvi.it/content/CODICE%20DEONTOLOGICO%202009.pdf Codice Deontologico dell'Infermiere] (2009) tratta di informazione e consenso in diversi articoli, nell'ottica dell'assistenza olistica alla persona.
 
Rispetto al Precedente codice deontologico (1999), che prevedeva all'art. 4.5 che ''L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza e adegua il livello di comunicazione alla capacità del pazientecittadino di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato'', in questa revisione viene data ampia enfasi al concetto di ascolto, prima ancora che di informazione.
In osservanza della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997), ratificata in Italia con L. Legge 28 marzo 2001, n. 145, l'Infermiere riconosce e rispetta anche il diritto a non essere informato, pur salvaguardando la sicurezza della persona assistita e delle persone a lei vicine.