Garante per la protezione dei dati personali: differenze tra le versioni

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== Composizione ==
Ai sensi del [[codice della privacy|Codice per la protezione dei dati personali]] è costituita da quattro membri eletti dai due rami del [[Parlamento della Repubblica Italiana]] - che ne indivuduano due ciascuno - le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.<ref>[http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/37/zn68_07_022.html#_ART0153 Art. 153 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196]</ref> I designati a loro volta quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.
 
All'atto dell'istituzione il mandato dei componenti durava quattro anni e poteva essere rinnovato; la durata per i mandati successivi è fissata in sette anni<ref>{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/garante|titolo=Il garante|accesso=20 aprile 2017}}</ref> e il mandato non può essere rinnovato.