Procedimento penale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Successivamente si apre la fase per le [[indagini preliminari]], delle quali deve essere dato avviso ai soggetti interessati. L'avviso contiene altresì la facoltà, entro 20 giorni dalla [[notifica]], di chiedere ulteriori indagini, di presentare memorie, di essere interrogato dal pubblico ministero; qualora la richiesta di nuove indagini venga accolta, queste vanno espletate entro un periodo massimo di 90 giorni, comprensivo di una eventuale proroga. Durante di esse il PM eventualmente emettere uno o più avvisi di [[informazione di garanzia]].
 
L'art. 415 bis del [[codice di procedura penale italiano]] prevede che alla conclusione delle indagini preliminari debba essere data notizia alla persona sottoposta, al fine di garanzia per l'esercizio effettivo del [[diritto alla difesa]], anche perchè il codice non sempre prevede l'obbligo per il pubblico ministero di disporre sempre l'[[Interrogatorio (ordinamento italiano)|interrogatorio]] dell'indagato nel corso delle [[indagini preliminari]]. In ogni caso, eventuali memorie difensive, le produzioni documentali e l'interrogatorio che entreranno nel fascicolo del pubblico ministero, verranno valutati dal [[giudice per le indagini preliminari]] e rivestiranno valore ai fini delle decisione delle causa nel caso l'imputato richiedesse il [[giudizio abbreviato]].
 
=== L'archiviazione e il rinvio a giudizio ===