Procedimento penale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Successivamente si apre la fase per le [[indagini preliminari]], delle quali deve essere dato avviso ai soggetti interessati. L'avviso contiene altresì la facoltà, entro 20 giorni dalla [[notifica]], di chiedere ulteriori indagini, di presentare memorie, di essere interrogato dal pubblico ministero; durante di esse il PM eventualmente emettere uno o più avvisi di [[informazione di garanzia]].
 
L'art. 415 bis del [[codice di procedura penale italiano]] prevede che alla conclusione delle indagini preliminari debba essere data notizia alla persona sottoposta, al fine di garanzia per l'esercizio effettivo del [[diritto alla difesa]], anche perché il codice non sempre prevede l'obbligo per il pubblico ministero di disporre sempre l'[[Interrogatorio (ordinamento italiano)|interrogatorio]] dell'indagato nel corso delle [[indagini preliminari]]. Durante questa fase il [[giudice per le indagini preliminari]] (GIP) convalida i provvedimenti di arresto e di fermo dispisti dal PM e dalla [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria]] nonchè eventuali proroghe delle indagini; inoltre, eventuali memorie difensive, le produzioni documentali e l'interrogatorio che entreranno nel fascicolo del pubblico ministero, verranno valutati dal GIP e rivestiranno valore ai fini delle decisione delle causa nel caso l'imputato richiedesse il [[giudizio abbreviato]].
 
=== L'archiviazione o il rinvio a giudizio ===