Rappresentante di lista: differenze tra le versioni

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→‎Compiti: Non sta scritto in nessuna norma dell’ordinamento italiano, anzi, la propaganda diretta o indiretta (esporre ad esempio un simbolo) è vietata entro i 200 metri dal seggio nel giorno delle votazioni e in quello antecedente!
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Annullata la modifica 116249798 di 109.119.128.206 (discussione): si tratta di una prassi ampiamente consolidata, peraltro codificata nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione edite dalla Direzione centrale dei servizi elettorali
Etichetta: Annulla
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* trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa;
* assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del [[seggio elettorale]] o in sua prossimità;
* indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
* chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel [[processo verbale|verbale]] eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità;
* apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'[[urna elettorale|urna]] e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.