Normativa elettrica in Italia: differenze tra le versioni

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== Cronologie normativa ==
* D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (si iniziano a varare delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), che è stato abrogato dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
* [[Decreto ministeriale]] 3/04/1957 (attribuisce all'Ispettorato del LavoLavoro).
roLoro il controllo e la verifica degli impianti elettrici), abrogato dall'art.19 del D.M. 12/09/1959. Il presente decreto ministeriale stato modificato dal decreto ministeriale 22 febbraio 1965. I verbali di verifica sono stati modificati dal decreto ministeriale 13 luglio 1965 e successivamente dal decreto ministeriale 15 ottobre 1993. Gli art. 2, 3 e 4 sono abrogati dall'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
 
* [[Decreto ministeriale]] 12/09/1959 (disciplina meglio la parte relativa alle verifiche e ai collaudi degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, introduce i famosi modelli A, B e C);
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* [[Decreto ministeriale]] n. 37 del 22/01/2008 che abroga e sostituisce la Legge 46/90 lasciando in vigore solo 3 articoli (8, 14, 16);
 
* [[Decreto legislativo]] n. 81 del 09/04/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fra questo corpus abbiamo la [[Legge]] n. 186 del 1º marzo 1968, che impone la realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici, installazioni e macchinari "a regola d'arte", riconoscendo allo stesso tempo alle normative CEI la regola dell'arte. Questa legge, per quanto datata, è di grandissima importanza, poiché fornisce la condizione sufficiente (secondo la Legge italiana) per la Regola dell'Arte nel settore Elettrico ed Elettronico. Condizione sufficiente, corrisponde ad un modo dimostrato, per la Regola dell'Arte, ma non l'unico. Come si dice in matematica, sufficiente, ma non necessaria. Ciò pone delle importanti conseguenze, sulle responsabilità, ad esempio per il progettista (o per il costruttore) nel settore elettrico: se io progetto (o realizzo) secondo la norma CEI, in Italia, sto automaticamente adottando la ''Regola d'Arte'' di quel settore (legalmente riconosciuta) e, cosa importante, non ho l'onere della prova (tale onere è coperto appunto dall'applicazione della norma CEI). Di contro, seguire la Norma CEI non è l'unico metodo per fare Regola dell'Arte (di seguito RdA), sempre nello stesso settore, tant'è che ci possono essere altre norme, ad esempio in altre nazioni, anche sensibilmente diverse (per quanto ci sono i comitati normativi Europei, Internazionali, ecc. che hanno appunto il compito di armonizzare i documenti normativi dei diversi paesi, per settori di interessi condivisi). Il fatto poi che seguire la norma CEI, non sia l'unico modo di fare RdA, stimola l'evoluzione tecnologica, cioè posso allontanarmi dalla Norma, se ad esempio introduco nuove soluzioni, ma l'onere della prova è a carico di chi propone.