Norma giuridica: differenze tra le versioni

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→‎Caratteristiche: norme dispositive del diritto privato (v. talk)
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# coattività: la norma giuridica è coattiva in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore;
# relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato. Il diritto di uno Stato infatti non è sempre uguale a sé stesso, ma si modifica nel corso del tempo per effetto delle trasformazioni della società.
Nell'ambito del [[diritto privato]], che disciplina i rapporti intersoggettivi fra le [[persona fisica|persone fisiche]] e le [[persona giuridica|persone giuridiche]], di solito le norme assumono un carattere dispositivo perché la loro applicazione può essere evitata e derogata da un diverso accordo esplicito fra le parti.
 
Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le [[fonti del diritto]], e, più esattamente, le fonti di produzione giuridica. Va detto che, in senso lato, possono considerarsi norme anche quelle che mancano dei caratteri della generalità e astrattezza, le quali, peraltro, non sono prodotte da fonti del diritto ma con [[Atto giuridico|atti giuridici]] in virtù di [[potere (diritto)|poteri]] dalle stesse attribuiti (si tratti di atti privati, come i [[contratto|contratti]], o pubblici, come un [[provvedimento amministrativo]] o una [[sentenza]]). La norma non va in nessun caso confusa con la [[legge]]. Mentre la legge è un [[Atto giuridico|atto]], la norma è la conseguenza di questo. La [[legge]] è una delle [[fonti del diritto]], la norma è [[diritto]]. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle [[fonti del diritto]]. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]]...) al fine di conferire alla stessa un alto grado di certezza e durevolezza nel tempo.