Norma giuridica: differenze tra le versioni
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La norma, chiamata anche fonte di produzione, si distingue dalla [[fonte del diritto]], chiamata anche proposizione normativa o fonte di cognizione, che indica invece il [[testo]] e il documento dai quali la norma è desunta. Le due tipologie di fonti differiscono per l'opera di astrazione compiuta da un soggetto cosciente quale è il giudice naturale precostituito per legge. Il testo normativo è a sua volta oggetto di un procedimento di astrazione da parte del potere legislativo ed esecutivo che attingono alla tradizione e alla realtà in essere nella propria epoca storica.
=== Caratteristiche ===
Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:
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