Testo unico della radiotelevisione: differenze tra le versioni

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Emanato col decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recepisce molti concetti espressi nelle [[direttiva europea|direttive europee]] sull'emittenza radiotelevisiva, nonché riassume e riorganizza trent'anni di interventi legislativi, di giurisprudenza costituzionale e di delibere dell'[[AGCOM|Autorità garante per le comunicazioni]].
 
== Il contenuto ==
Con l'avvento della [[televisione digitale|tecnologia digitale]] si avvertiva la necessità di adeguarsi agli sviluppi conseguenti e al processo di convergenza del sistema radiotelevisivo con altri settori delle [[Mezzo di comunicazione di massa|comunicazioni di massa]] quali le [[telecomunicazioni]], l'editoria anche [[elettronica]] e [[Internet]]. L'arrivo del digitale, destinato a sostituire gli attuali mezzi di [[trasmissione analogica]] via etere, necessitava di definire una nuova e specifica normativa [[antitrust]].
 
Era necessario ridisegnare i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e nuove forme di finanziamento dello stesso nel rispetto di quanto sancito dal protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri, allegato ai [[trattati di Roma]]. Essendo che, in seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione, la materia radiotelevisiva è ora di competenza concorrente, era necessario ridefinire le attribuzioni dello Stato e quelle delle Regioni.
 
Al Governo venne quindi conferita tramite apposita [[legge delega]] l'emanazione di un [[testo unico]] delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione" al fine di razionalizzare e semplificare la disciplina esistente.
 
Il tema della convergenza di più media (media audiovisivi ed editoria), pare essere stato introdotto solo strumentalmente al fine di creare un paniere più ampio su cui computare i limiti [[antitrust]] dei ricavi pubblicitari, aggirando così le norme e le sentenze a tutela del [[pluralismo]]. Il limite così computato del 20% dei ricavi totali del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) è talmente ampio che di fatto nessuno operatore può raggiungerlo, anche se in [[posizione dominante]] nel settore televisivo.<ref name="Zaccaria2016p165">Zaccaria (2016) capp.IV, VII, pp.165, 256</ref> Il limite precedentemente in vigore (in base alla [[legge Maccanico]]), era del 30% sul solo settore televisivo, che ammontava complessivamente a 12 miliardi di euro. Il nuovo SIC (comprendente tutti i settori di audiovisivi e l'editoria), comprende un ammontare di risorse doppio rispetto al solo settore televisivo, arrivando a circa 24 miliardi di euro. Il nuovo limite del 20% dei ricavi del SIC corrisponde pertanto ad un tetto di circa 4,8 miliardi, contro i 3,6 del limite precedente.<ref name="Zaccaria2016p258">Zaccaria (2016) cap.VII, p.258</ref>
 
== Struttura ==
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Importante la distinzione tra emittenti di carattere informativo ed emittenti di carattere commerciale. Il [[testo unico]], tuttavia appare slegato con le altre norme della riforma radiotelevisiva, maggiormente incentrate sulle tematiche della concorrenza e delle frequenze, limitandosi ad alcune abrogazioni da raccordo.
 
In esso vengono contemplate: garanzie di [[pluralismo]], contenuti che rispettino i diritti della persona, pubblicità leali e oneste e sponsor chiaramente riconoscibili come tali, diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, adozione di misure idonee per la ricezione dei programmi televisivi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali. Ciò mirava a diventare presupposto fondamentale per assicurare uno sviluppo sempre costante nel campo delle nuove tecnologie, specificatamente intese nel testo unico come radio e televisione.
 
Questo mira a diventare presupposto fondamentale per assicurare uno sviluppo sempre costante nel campo delle nuove tecnologie (qui specificatamente intese come radio e televisione).
 
== Note ==
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* [[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]]
* [[Autorità garante della concorrenza e del mercato]]
* [[DecretoGoverno Berlusconi II]]
* [[Legge 3 maggio 2004, n. 112]]
* [[Normativa sulla radiotelevisione terrestre italiana]]
* [[Governo Berlusconi II]]
 
==Collegamenti esterni==