Custodia cautelare in carcere: differenze tra le versioni
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[[File:Lucchini, Luigi – Carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale, 1873 – BEIC 15434470.jpg|thumb|[[Luigi Lucchini (politico)|Luigi Lucchini]], ''Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale'', 1873]]
La custodia cautelare, al pari di tutte le misure cautelari, è disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero; il giudice competente è il [[giudice per le indagini preliminari]], se l'esigenza di disporre la misura emerge durante la fase delle indagini, altrimenti il giudice presso il quale si svolge il giudizio.
Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'indagato o imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.▼
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Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
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La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
====Presupposti negativi====
La custodia cautelare in carcere non può
In primo luogo, la misura non può essere disposta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza:
Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da [[AIDS]] conclamata o da grave deficienza immunitaria, accertate con le modalità previste dalla legge, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.▼
#nei confronti di donne in stato di gravidanza, o che abbiano figli di età inferiore a tre anni con loro conviventi;
#nei confronti del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza al figlio;
#nei confronti di coloro che abbiano superato l'età di settant'anni.
In secondo luogo, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta né mantenuta:
Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte nei suoi confronti. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.▼
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#quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nel primo caso, il giudice dispone la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie; se ciò non è possibile e sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in luogo della custodia cautelare in carcere deve essere disposta la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. In alternativa, può essere disposto il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale: in tal caso dovranno essere adottati i necessari provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga.
▲La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da
Previsioni specifiche sono contemplate per le persone affette da [[AIDS]] conclamata o da grave deficienza immunitaria.
▲Qualora la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
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====Semplificazioni probatorie====
Una novità era stata introdotta nel 2009: quando si fosse proceduto per taluni delitti di particolare gravità (previsti dagli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater; 575; 600-bis, primo comma; 600-ter, escluso il quarto comma; 600-quinquies c.p.; 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate), il giudice, al ricorrere di gravi indizi di colpevolezza, avrebbe dovuto applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che non fossero stati acquisiti elementi dai quali fosse chiaramente l'insussistenza di esigenze cautelari. In tal modo, veniva posta una sorta di presunzione relativa e un ribaltamento dell'onere probatorio: per disporre la misura cautelare non sarebbe stato necessario provare la sussistenza di esigenze cautelari, mentre sarebbe stato possibile non applicarla solo se si fosse provata, in positivo, l'assenza dei presupposti idonei a giustificare tale misura. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione (procedendo di volta in volta, in relazione alle singole fattispecie per le quali tali meccanismo era stato introdotto).
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Una particolare disposizione riguarda le modalità tese a determinare la pena da eseguire (art. 657 c.p.p.); la previsione si applica anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione, ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio (ex art. 11 c.p.).
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