Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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==Principi costituzionali==
=== PrincipioIl principio di legalità ===
{{Main|Principio di legalità}}
L'articolo 97 dispone che gli uffici pubblici siano organizzati secondo le disposizione di legge. Finalità, diritti e obblighi, poteri, limiti e strumenti della pubblica amministrazione italiana sono definiti dalle norme primarie e dal diritto comunitario. Il suo fondamento si rinviene in direttamente all'art. 113 della Costituzione, che stabilisce la tutela giurisdizionale degli aventi diritto o interesse legittimo ad agire avverso qualsiasi atto amministrativo.
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Il principio di legalità ha limitato il potere dei ministri nei confronti della pubblica amministrazione sancito all'art. 95, in particolare modo per le materie sottoposte a riserva di legge, rispetto alle quali quindi l'amministrazione non può procedere in assenza di una norma primaria. Anche la potestà dei ministri è subordinata al principio di legalità.
 
===Principio Il principio di tipicità ===
{{Main|Principio di tipicità}}
I poteri autoritari possono essere esercitati soltanto se, da chi, quando e come previsto dalla legge. La Costituzione prevede una riserva di legge specifica per i provvedimenti che incidono sulle libertà delle persone (art. 41, c. 3) e sul patrimonio dei cittadini (art. 23).
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L'art. 113 dispone che la conformità degli atti amministrativi alla legge debba poter essere verificata da un giudice (cosiddetta "giustiziabilità"). L'ordinamento tuttavia contempla ordinanze contingibili e urgenti per i quali la legge indica i presupposti e gli organi competenti, ma non gli effetti di legge (ad esempio i provvedimenti dei sindaci in tema di sanità, edilizia, igiene e i regolamenti della polizia locale).
 
=== PrincipioIl principio di proporzionalità ===
{{Main|Principio di proporzionalità}}
È un principio insito nell'ordinamento ed esplicitato dalla giurisprudenza comunitaria, ad esempio nel Trattato CE (art. 86, c. 2). Afferma che i provvedimenti devono essere preordinati, necessari e sufficienti a un fine lecito e legittimo senza incidere sulle posizioni soggettive in misura superiore a quanto sia oggettivamente indispensabile in relazione a tal fine.
 
=== L'imparzialità e il "buon andamento" ===
In età repubblicana, l’evoluzione del modello dell’amministrazione pubblica svolta da un ente pubblico diverso dall'ente territoriale ha prodotto – sotto la vigenza dell’articolo 97 della Costituzione<ref>Andrea Patroni Griffi, ''Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni'', in Forum di Quaderni costituzionali, 29 marzo 2016</ref> - un “inseguimento” delle garanzie pubblicistiche nella gestione delle risorse umane<ref> Secondo Giovanni Comunella, ''La riforma sprecata'', in [[Mondoperaio]], 8-9/2016, p. 23 </ref>, strumentali e finanziarie.<ref>Concetto ricavabile dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 e dall'art. 406 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827</ref> Essa trae fondamento dalla concezione dell'amministrazione di risultato<ref>[[Sabino Cassese]]"Che cosa vuol dire «amministrazione di risultati"?, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2004, n. 9, p. 941; introduzione all’ultima sessione del Convegno su “Principio di legalità e amministrazione di risultati” (Palermo, 27-28 febbraio 2004).</ref> e ha quale finalità la piena realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia, corollari del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.<ref>Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», in giustizia-amministrativa.it; v. anche Soricelli, ‘’Considerazioni sulla class action amministrativa nell'amministrazione di risultato??, da giustamm.it, 2011.</ref>
 
Il mezzo principale per ottenere questa riconduzione a sistema è stata la giurisdizione amministrativa e quella contabile: l'affermazione di quest'ultima persino nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale) è stata sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza del 28 dicembre 1993, n. 466, resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla [[Corte dei conti (Italia)|Corte dei conti]].<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0466s-93.html Testo della sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1993 n. 466 da giurcost.org]</ref>
 
=== Il principio di sussidiarietà ===
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Secondo Gaetano Palombelli, "L’albero dell’amministrazione pubblica è restato storto. La P.A. italiana si presenta ancora oggi come una piramide capovolta, con una grossa testa e radici fragili, in netta contraddizione con i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che pure sono scritti nella [[Costituzione]]".<ref>Gaetano Palombelli, ''LE RAGIONI DELLE AUTONOMIE NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE'', in Astrid, ''Cambiare la Costituzione?'', 2016, Maggioli Editore, p. 317.</ref>
 
=== L'imparzialità e il "buon andamento" ===
In età repubblicana, l’evoluzione del modello dell’amministrazione pubblica svolta da un ente pubblico diverso dall'ente territoriale ha prodotto – sotto la vigenza dell’articolo 97 della Costituzione<ref>Andrea Patroni Griffi, ''Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni'', in Forum di Quaderni costituzionali, 29 marzo 2016</ref> - un “inseguimento” delle garanzie pubblicistiche nella gestione delle risorse umane<ref> Secondo Giovanni Comunella, ''La riforma sprecata'', in [[Mondoperaio]], 8-9/2016, p. 23 </ref>, strumentali e finanziarie.<ref>Concetto ricavabile dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 e dall'art. 406 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827</ref> Essa trae fondamento dalla concezione dell'amministrazione di risultato<ref>[[Sabino Cassese]]"Che cosa vuol dire «amministrazione di risultati"?, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2004, n. 9, p. 941; introduzione all’ultima sessione del Convegno su “Principio di legalità e amministrazione di risultati” (Palermo, 27-28 febbraio 2004).</ref> e ha quale finalità la piena realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia, corollari del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.<ref>Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», in giustizia-amministrativa.it; v. anche Soricelli, ‘’Considerazioni sulla class action amministrativa nell'amministrazione di risultato??, da giustamm.it, 2011.</ref>
 
IlUno mezzodegli strumenti principaleprincipali per ottenere questa riconduzione a sistema èsono statastate la giurisdizione amministrativa e quella contabile: l'affermazione di quest'ultima persino nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale) è stata sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza del 28 dicembre 1993, n. 466, resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla [[Corte dei conti (Italia)|Corte dei conti]].<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0466s-93.html Testo della sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1993 n. 466 da giurcost.org]</ref>
 
== Organizzazione ==