Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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In età repubblicana, l’evoluzione del modello dell’amministrazione pubblica svolta da un ente pubblico diverso dall'ente territoriale ha prodotto – sotto la vigenza dell’articolo 97 della Costituzione<ref>Andrea Patroni Griffi, ''Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni'', in Forum di Quaderni costituzionali, 29 marzo 2016</ref> - un “inseguimento” delle garanzie pubblicistiche nella gestione delle risorse umane<ref> Secondo Giovanni Comunella, ''La riforma sprecata'', in [[Mondoperaio]], 8-9/2016, p. 23 </ref>, strumentali e finanziarie.<ref>Concetto ricavabile dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 e dall'art. 406 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827</ref> Essa trae fondamento dalla concezione dell'amministrazione di risultato<ref>[[Sabino Cassese]]"Che cosa vuol dire «amministrazione di risultati"?, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2004, n. 9, p. 941; introduzione all’ultima sessione del Convegno su “Principio di legalità e amministrazione di risultati” (Palermo, 27-28 febbraio 2004).</ref> e ha quale finalità la piena realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia, corollari del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.<ref>Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», in giustizia-amministrativa.it; v. anche Soricelli, ‘’Considerazioni sulla class action amministrativa nell'amministrazione di risultato??, da giustamm.it, 2011.</ref>
 
UnoTra degligli strumenti principali per ottenereil questaperseguimento riconduzionedelle afinalità costituzionali sistemavi sono statepure la giurisdizione amministrativa e quella contabile: l'affermazione di quest'ultima persinoanche nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale) è stata sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza del 28 dicembre 1993, n. 466, resapronunciata in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla [[Corte dei conti (Italia)|Corte dei conti]].<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0466s-93.html Testo della sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1993 n. 466 da giurcost.org]</ref>
 
== Organizzazione ==