Atto di notorietà: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Ihohh (discussione | contributi)
Riga 8:
 
==Ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano l'atto di notorietà di norma può essere ricevuto dal [[cancelliere (ordinamento giudiziario)|cancelliere]] (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89)<ref>Una parte minoritaria della dottrina ritiene che possa essere ricevuto anche dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]] o suo delegato, interpretando estensivamente l'art. 231 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale "quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o a un suo delegato".</ref> in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal [[presidente]] del [[tribunale]] o, per delega di questo, dal cancelliere.
 
===Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà===