Arbitrato: differenze tra le versioni

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La possibilità delle parti di escludere il giudice investito della cognizione della lite, sottraendogli il potere di decidere sulla controversia, trae origine nell'istituto del diritto romano della [[ricusazione]], il [[diritto processuale]] delle due parti di accordarsi e di far valere un motivo impediente per la prosecuzione del giudizio con un giudice specifico.
 
In Italia, caduto in disuso, esiste dai tempi del fascismo il [[Giurì d'onore]], cui le parti possono deferire irrevocabilmente le liti per i reati di [[Ingiuria (ordinamento italiano)|ingiuria]] e [[diffamazione]], senza obbligo di produrre al giudice una giusta causa oppure un giustificato motivo.<br/>
In modo simile ai ''[[grand jury]]'' dei Paesi anglosassoni, l'arbitrato in Italia è stato in passato una fase obbligatoria prima di poter agire in giudizio per varie materie del contendere nel diritto privato (lavoro, condominio, banche, ecc.), con tentativi ripetuti da parte dei legislatori di rendere i lodi arbitrali un [[atto avente forza di legge]] fra le parti, che precludeva ''in toto'' oppure in casi specifici molto circostanziati la possibilità successiva di adire il giudice.