Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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In linea di principio, l'attività di godimento di ogni [[proprietario]] dev essere contenuta entro i propri confini.
Significativa è la [[norma (diritto)|norma]] in materia di [[stillicidio]] ([[art. 908]]): il [[proprietario]] deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non in quello del vicino. Inoltre, in linea di principio, l'[[art. 840]] c.c. dispone che il [[proprietario]] deve astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo, opere che possano recare danno al vicino, ossia ledere il suo diritto.
Ma fra proprietari confinanti è spesso inevitabile che il godimento di uno interferisca con il godimento dell'altro, limitandolo o pregiudicandolo. Per alcuni aspetti queste interferenze trovano nella legge specifici criteri di contemperamento.
Un primo limite alla [[facoltà]] di godimento è nelle norme che impongono a protezione del diritto del vicino, di rispetare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, piantare alberi:
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====Acque====
 
Tutte le acque, a [[norma (diritto)|norma]] dell'art. 1 l. n°36 del 1994, sono bene pubblico; la loro utilizzazione da parte dei privati, sul cui fondo scorrano o sgorghino corsi d'acqua, è in linea di principio ammessa solo in forza di concessione amministrativa. Tuttavia l'[[art. 28]] della legge rende libera l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici, incluso l'innaffiamento di orti e giardini e l'abbeveraggio del bestiame, e libera altresì, per i proprietari di fondi rustici o urbani, la raccolta delle acque piovane.
Perciò le norme che, agli [[art. 909]]-913 del c.c., regolano il diritto del [[proprietario]] del suolo sulle acque che non siano acque pubbliche, sopravvivono alla riforma del 1994, nei limiti del citato [[art. 28]] o in quanto dirette a regolare l'esercizio dei diritti nascenti da concessione amministrativa o l'adempimento dei doveri che sul concessionario incombono nei confronti degli altri proprietari fondiari.
Ciò che viene in considerazione come oggetto di un [[diritto]] di utilizzazione è il flusso di acqua che sul fondo sgorga o che vi scorre, una simile entità sotto questo aspetto, alle [[energie naturali]]. Dal fatto che viene qui in considerazione un elemento naturale concepito come flusso derivano le particolarità della sua disciplina.