Tutela cautelare: differenze tra le versioni

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Riguardo la ''sommarietà della cognizione'', il [[giudice]] adito per conoscere del possibile deterioramento del bene o del possibile depauperamento del [[patrimonio]] deve valutare sommariamente la probabile esistenza del diritto di chi agisce (''Fumus boni iuris'' - Fondatezza della domanda) e l'effettivo pericolo che in concreto ci sia un rischio di deterioramento o depauperamento (''Periculum in mora'').
 
Altro requisito riguarda il contenuto, che dev'essere ''tipico'': il [[legislatore]] ha predeterminato i processi cautelari con un numero chiuso di situazioni di pericolo di deterioramento o depauperamento (vedi Art. 700 [[Codice di procedura civile]] rubricato ''Condizioni per la concessione'', di notevole importanza, essendo [[norma (diritto)|norma]] di chiusura del sistema). Inoltre si può adire alla tutela cautelare mediante [[ricorso]]: se si prova un imminente e irreparabile [[pericolo]], si può ottenere un [[provvedimento]] d'urgenza che anticipi gli effetti della [[sentenza]].
 
Terza caratteristica è quella della ''strumentalità'', che è una conseguenza della sommarietà; esiste una correlazione necessaria con il [[giudizio]] di merito: se entro il termine perentorio non è iniziato il [[giudizio]] di merito, si perde l'efficacia della [[misura cautelare]].