Legis actio per manus iniectionem: differenze tra le versioni

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→‎Procedimento: Lex Vallia
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La '''''legis actio per manus iniectionem''''' o '''''manus iniectio''''' rappresenta uno dei cinque modi di agire previsti dall'antico schema procedurale delle ''[[legis actiones]]'' e veniva utilizzata, secondo quanto dice [[Gaio]] nelle sue opere, per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi faceva rinvio, avente quindi carattere esecutivo.<ref name=":0">{{Cita|MarroneIstituzioni di diritto romano, 2004|p.Mario 36-38}}Talamanca, 1990, pag. 294</ref>
 
La ''manus iniectio'' in particolare aveva come più comune presupposto una condanna al pagamento di una somma di denaro. Nell'ambito di tale procedura il creditore giungeva ad afferrare il debitore, e lo trascinava davanti al [[pretore (storia romana)|pretore]], e ripetendo il gesto pronunciava la solenne dichiarazione della ''manus iniectio''.
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Il procedimento si svolgeva di fronte alle due parti e dinanzi al magistrato giudicante: il ruolo attivo era riconosciuto principalmente al creditore il quale, rivolgendosi al presunto debitore, enunciava ''certa verba'' di un formulario predeterminato, andando a elencare la fonte del credito, l'importo e dichiarava di ''manum inicere'', per poi afferrare l'altra parte.<ref name="l51-52">{{cita|Lovato, 2014|pp. 51-52}}.</ref>
 
Costui, in sua difesa, poteva chiamare un ''[[vindex]]'', ovvero qualcuno che avrebbe contestato il diritto dell'attore di procedere a ''manus iniectio'', attraverso la negazione del debito, aprendo così una ''legis actio'' dichiarativa, nella quale il ''vindex'', se soccombente, avrebbe dovuto pagare il doppio dell'importo del debito che aveva tentato di negare ([[litiscrescenza]]). Nel caso in cui non vi fosse ''vindex'', la condizione del debitore peggiorava, in quanto poteva essere trascinato dal creditore e tenuto in catene per sessanta giorni.<ref name="l51-52"/>
 
Il creditore, in questa posizione, aveva l'obbligo di condurlo in tre mercati ''nundinae'' consecutivi<ref>il mercato ''nundinae'' si teneva ogni nono giorno del mese.</ref> e proclamare l'importo del debito, affinché qualcuno, se avesse voluto, riscattasse il debitore. Se questo, però, non avveniva, il debitore a questo punto perdeva qualsiasi diritto, potendo non soltanto essere venduto come schiavo fuori Roma<ref>Non era ammissibile che un romano potesse essere schiavo a Roma di un altro romano.</ref>, ma anche essere ucciso.<ref>{{cita|Lovato, 2014|p. 53}}.</ref>
 
Particolare piuttosto cruento, a norma delle [[XII Tavole]], i creditori potevano reclamare una parte del corpo del debitore, dopo che esso veniva fatto a pezzi.<ref>Le testimonianze in nostro possesso, però, non affermano né di debitori uccisi né squartati.</ref>
Nella ''manus iniectio'' ''pura'', però, era riconosciuta la possibilità al debitore di negare il debito, senza la necessità del ''vindex'' ed essere sottoposto, quindi, al procedimento che portava, se soccombente, al raddoppio dell'importo ([[litiscrescenza]]).<ref>{{cita|Lovato, 2014|pp. 52-53}}.</ref>
 
Questa possibilità venne generalizzata, attraverso laUna ''[[lex Vallia]]'', lasciandodi data incerta, stabilì che ilin ogni caso al debitore fosse permesso di difendersi in proprio: la necessità del ''vindex'' fossefu necessarioconservata solo controin ilcaso di ''iudicatusmanus iniectio iudicati'' e ''depensi'' (in quest'ultimo caso nei confronti dello ''sponsor'', dalgarante del debitore principale.)<ref name=":0" />
 
Successivamente questa legge delle XII tavole (in uso nel periodo repubblicano) venne abolita e sostituita (pare da Giulio Cesare) con una meno cruenta: quella della "pietra dello scandalo". A Roma vicino alla Porta maggiore del Campidoglio c'era una pietra (dove era raffigurato un leone) dove sedevano i falliti (che dovevano lasciare i loro beni ai creditori).
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Il rituale prevedeva che i '''falliti''' giunti al Campidoglio di fronte alla pietra dicessero: “Cedo Bona” (“Abbandono i miei beni”) rivolto ai creditori e poi urtassero le proprie '''natiche''' (denudate) sulla pietra (detta "lapis scandali", cioè "pietra dello scandalo", modo di dire ancora oggi in uso); dopo il "rituale" i creditori non potevano più perseguire i debitori e questi ultimi non erano più "a rischio" di schiavitù od uccisione. Chi, fallito, effettuava il "rituale della pietra" non poteva più testimoniare in giudizio.
 
La nuova (e meno cruenta) pena rimase in vigore anche in tempi successivi ed in altre città e se ne trovano esempi anche durante il Rinascimento, in cui riti simili (per i debitori o falliti) erano in uso in alcune città (Es.ad esempio Firenze).
 
== Note ==