Capacità giuridica: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|febbraio 2015}}
La '''capacità giuridica''', nell'[[ordinamento giuridico]], indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di [[diritto soggettivo|diritti]] e [[dovere|doveri]] o più in generale di [[Situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]]. Non va confusa con la [[capacità di agire]], che è l'idoneità del soggetto a porre in essere [[atto giuridico|atti giuridici]] [[validità (diritto)|validi]], esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del ''[[soggetto giuridico]]'', rientra tra le ''[[qualità giuridica|qualità giuridiche]]'' e viene acquisita con la nascita.
 
== Cenni storici ==
La [[civiltà romana]] non elaborò una definizione di capacità giuridica, ma impiegò espressioni varie, non tecniche, che pur dando la parvenza di coincidere con le moderne prescrizioni normative, se ne differenziano ampiamente.<ref>[http://books.google.it/books?id=Nz_ATjPoI3YC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=capacit%C3%A0+giuridica+diritto+romano&source=bl&ots=OC9vUbKUI_&sig=DzRTmTq2Woh2tmI1mB6LYOe3JnI&hl=it&ei=qXbRTvfDLorNsgbKzL37DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&sqi=2&ved=0CGYQ6AEwCA#v=onepage&q=capacit%C3%A0%20giuridica%20diritto%20romano&f=false Istituzioni di diritto romano: pagine 49-50; paragrafo 13 - Cesare Sanfilippo - books.google.it]</ref>
 
Negli ordinamenti moderni e contemporanei essa è riconosciuta a ogni essere umano (''[[persona fisica]]'') oltre che alle ''[[persona giuridica|persone giuridiche]]''. Fino al crollo dell<nowiki>{{'</nowiki>}}''[[ancien régime]]'', che portò all'affermazione del principio di derivazione [[Giusnaturalismo|giusnaturalistica]] e [[Illuminismo|illuministica]] consacrato nell'articolo 1 della ''[[Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino]]'' del [[1789]], secondo il quale ''«gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»''<ref>[http://france2008.jrc.it/documents/Dichiarazione_diritti_uomo.pdf La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 - france2008.jrc.it] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101011063130/http://france2008.jrc.it/documents/Dichiarazione_diritti_uomo.pdf |data=11 ottobre 2010 }}</ref>, in ordinamenti del passato la capacità non veniva riconosciuta a ogni uomo: ne erano esclusi gli ''[[schiavismo|schiavi]]'' che, ad esempio, il [[diritto romano]] assimilava alle ''res''. In passato vi era inoltre una particolare causa di estinzione della capacità giuridica: la ''[[morte civile]]''. Infatti la capacità giuridica, che ai sensi dell'art. 1 del codice civile italiano ''«si acquista al momento della nascita»'', non è un elemento innato dell'essere umano ma una concessione dell'ordinamento giuridico, che a seconda dei casi e periodi può anche imporre al riguardo delle limitazioni (come è avvenuto anche in periodi più recenti con le [[Razzismo|leggi razziali]], che oggi sarebbero comunque incostituzionali).
 
==Ordinamento italiano==