Riforma costituzionale Renzi-Boschi: differenze tra le versioni

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* Veniva rimossa dalla Carta costituzionale ogni riferimento alle [[Provincia (Italia)|province]], eccetto quelle autonome di Trento e di Bolzano.<ref>{{Cita|Testo legge costituzionale|artt. 29, 32-34 e 38 (modifiche artt. 114, 118-120, 132, 133 Cost.)|gu88}}.</ref> Ciò rappresentava un nuovo passaggio nel processo di sostituzione di tali enti con le [[città metropolitana|città metropolitane]], già inserite in Costituzione con la riforma del 2001, la cui concreta istituzione iniziò in diverse regioni italiane con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014, anche nota come legge Delrio, che avrebbe continuato a disciplinare anche l'ordinamento delle province fino all'emanazione delle norme attuative successive l'eventuale promulgazione della riforma.<ref>{{Cita legge italiana|tipo = legge|numero=56|giorno=07|mese=04|anno=2014|articolo = 1}}, commi 5 e 51.</ref>
* All'articolo 116, ai fini dell'eventuale concessione di condizioni particolari di autonomia alle regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, era richiesto che la singola regione si trovasse in una «condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».<ref>{{Cita|Testo legge costituzionale|art. 30 (''Modifica all'articolo 116 della Costituzione'')|gu88}}.</ref> Veniva inoltre ridotto l'ambito delle materie nelle quali avrebbero potuto essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie.<ref>{{cita|Schede di lettura|pp. 159-161}}.</ref>
* All'articolo 117 venivano soppresse le [[Potestà legislativa in Italia#Competenza concorrente di Stato e Regioni|materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni]] (in cui la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei "principi fondamentali", riservata alla legislazione dello Stato): queste materie sarebbero state redistribuite tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. La maggior parte sarebbero state aggiunte alla lista delle materie la cui legislazione esclusiva spetta allo Stato, tra cui: mercati assicurativi; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; previdenza complementare e integrativa; tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro; commercio con l'estero; ordinamento sportivo, delle professioni e della comunicazione; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.<ref name=art31>{{Cita|Testo legge costituzionale|art. 31 (''Modifica dell'articolo 117 della Costituzione'')|gu88}}.</ref> Rispetto a istruzione, tutela della salute, governo del territorio, attività culturali e beni culturali (prima materie di legislazione concorrente), sarebbe stato previsto che spettasse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dettare "disposizioni generali e comuni". Sarebbero stati di competenza delle Regioni: servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitario; programmazione e organizzazione dei servizi sanitari; pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e dotazione infrastrutturale; disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali e della promozione dei beni culturali. Anche le politiche sociali e il turismo sarebbero diventate materie su cui lo Stato avrebbe dettato "disposizioni generali e comuni", mentre sarebbe spettato alle regioni la programmazione e organizzazione dei servizi sociali e la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. Rispetto alla finanza pubblica, sarebbe spettato allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mentre alle regioni la regolazione in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Sarebbero spettati inoltre alle Regioni: la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; la rappresentanza delle minoranze linguistiche; ogni materia residuale non espressamente riservata alla competenza legislativa dello Stato.<ref>{{cita|Schede di lettura|pp. 179-185, 308-309}}.</ref> Nelle materie in cui la competenza legislativa esclusiva dello Stato fosse statstata limitata alle "disposizioni generali e comuni", che si sarebbero sostituiti ai "principi fondamentali" delle vecchie materie di legislazione concorrente, si sarebbe configurata una nuova forma di "co-legislazione" da parte dello Stato e delle regioni.<ref>{{cita|Schede di lettura|pp. 185-186}}.</ref>
* Sempre all'articolo 117 era introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia" che prevedeva (anche per le materie non di competenza statale) l'intervento del Governo qualora lo avesse richiesto «la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».<ref name=art31/><ref>{{cita|Schede di lettura|pp. 186-191}}.</ref>
* All'articolo 118, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni amministrative, erano aggiunti principi di «semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».<ref>{{Cita|Testo legge costituzionale|art. 32 (''Modifica dell'articolo 117 della Costituzione'')|gu88}}.</ref>