Riserva di legge: differenze tra le versioni

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Nel primo caso la legge integra la legge. Nel secondo la norma penale è integrata da un atto non legislativo (regolamento o atto amministrativo).
La dottrina e la giurisprudenza in merito hanno percorso un iter molto variegato e mutevole, che è passato - nel caso dell'atto amministrativo - anche per la possibilità di disapplicare l'atto amministrativo da parte del giudice penale, ai sensi della legge di abolizione del contenzioso amministrativo, (cioè l'Allegato E, art. 5, della [[Legge 20 marzo 1865, n. 2248]]).
 
Andando al sodo: la legge che rinvia ad un atto della P.A. deve già indicare un insieme di dati sufficienti affinché il rinvio non sia "in bianco", ma delineato il più possibile per creare un aggancio alla realtà, mutevole e diversificata, che è ben più facilmente percepibile dalla P.A. che dal Parlamento, nella sua qualità di organo costituzionale.