Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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→‎Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale: recente dichiarazione in Parlamento
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===Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale===
{{P|Terminologia di parte|diritto|marzo 2020}}
Nel dibattito sulla modificabilità dei Patti, la dottrina giuridica maggioritaria considera più facilmente percorribili{{senza fonte}} le due procedure esplicitamente previste dalla Costituzione agli artartt. 7 e 138, cioè l'accordo bilaterale o la modifica costituzionale unilaterale.
 
È stata talvolta ipotizzata una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato, in analogia all'art. 4 della [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]], pur successiva alla firma dei Patti. In alternativa a un atto diplomatico, normalmente prerogativa dell'esecutivo, il legislatore potrebbe implicitamente disapplicare i Patti o loro parti, sottraendosi alla legislazione ecclesiastica (articolo 11 del Trattato Lateranense). I sostenitori dell'atto unilaterale citano come esempi l'introduzione del [[Divorzio (ordinamento italiano)|divorzio]] o il controverso caso delle [[Radio Vaticana#Controversie sulle emissioni|antenne di Radio Vaticana]] rimosse in conformità a una sentenza della [[Corte suprema di cassazione]].<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>
 
Una denuncia formale potrebbe essere contestata dalla controparte per violazione del [[diritto internazionale]]. Un atto legislativo potrebbe invece essere portato all'attenzione della [[Corte Costituzionale]], che può stabilire l'incostituzionalità di leggi collegate al Concordato,.<ref>{{cita seweb|url=https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/draghi---il-nostro-%C3%A8-uno-stato-laico--non-uno-stato-confessionale---1-/46730284|titolo=Draghi: vengono"Il giudicatenostro inè contrastouno conStato laico, non uno Stato confessionale"|data=2021-06-23|citazione="Il nostro l'ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e logli spiritoimpegni dellainternazionali, Costituzionetra cui il concordato con la Chiesa", ha proseguito il presidente del Consiglio.}}</ref> Un precedente è la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979, precedente al 1984, quando era ancora in vigore la norma sulla religione di Stato.<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/ateismo-e-legislazione-italiana|titolo=Ateismo e legislazione italiana|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref>)
 
Altri esempi internazionali includono gli atti della [[Francia]] in relazione allo stesso Vaticano e alla [[NATO]].{{senza fonte}} Un eventuale recesso unilaterale sarebbe osteggiato dal Vaticano e potrebbe essere considerato da taluni una riapertura dalla [[Questione Romana]]{{senza fonte}} conclusasi ufficialmente con la firma del trattato (art. 26): tale dottrina fu affermata da Pio XI con il noto ''[[simul stabunt vel simul cadent]]'', non molto tempo dopo la ratifica dei Patti, a seguito della crisi dei rapporti tra Chiesa e Governo italiano guidato da Mussolini.