Remissione del debito: differenze tra le versioni

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'''Remissione del debito'''. Si tratta dell’atto con il quale il [[creditore]] rinunzia ad esigere il proprio credito nei confronti del proprio [[debitore]].
Art. 1236. Siamo in ambito di obbligazioni, è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, cioè quello di ricevere una data obbligazione da parte del debitore. Questa rinuncia fa estinguere l'obbligazione liberando il debitore e tutti coloro che avevano garantito per l'adempimento (fideiussore).
 
Art. 1236. Siamo in Nell'ambito didelle obbligazioni, è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, cioè quello di ricevere una data [[obbligazione]] da parte del debitore. Questa rinuncia fa estinguere l'obbligazione liberando il debitore e tutti coloro che avevano garantito per l'adempimento ([[fideiussore]]).
[[categoria:diritto]]
 
==Diritto romano==
 
Nell'antica [[Roma]] venivano in considerazione tre negozi per raggiungere questo obiettivo.
 
*'''Solutio per aes et libram''': dinanzi a cinque testimoni romani puberi, un ''libripens'', presente il creditore, il debitore dichiarava solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore, contemporaneamente gettando sulla [[bilancia]] il metallo dovuto. Ad essa bisognava dapprima necessariamente ricorrere per lo scioglimento di qualsiasi vincolo. Con l’introduzione della moneta coniata, svincolata dall'esigenza del pagamento contestuale, l’effetto estintivo della ''solutio'' venne riconosciuto a prescindere dall’[[adempimento]] ed ecco così che con il lancio simbolico del [[metallo]] (''imaginaria solutio''), il [[negozio]] venne quindi assimilato a quella che noi moderni chiamiamo remissione del [[debito]].
 
*'''Acceptilatio''': era un [[atto giuridico]] formale simmetrico e contrario rispetto alla [[stipulatio]] contratto ''verbis'' che constava della domanda del debitore circa l’avvenuto adempimento e la congrua risposta positiva del creditore. Era considerata un tipo di remissione perché la risposta era valida a prescindere dall’effettivo pagamento del debito.
 
*'''Pactum de non petendo''': si tratta di un patto nel quale il creditore si impegna a non richiedere più l’adempimento del debitore. Nel caso in cui il creditore avesse richiesto lo stesso l’adempimento, il debitore avrebbe opposto l’''exceptio pacti conventi''.
 
** ''Pactum de non petendo in rem'': il creditore o il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta.
** ''Pactum de non petendo in personam'': il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta al singolo condebitore con il quale stringeva il patto.
[[Categoria:Diritto romano]]
[[categoria:diritto civile]]