Diploma di formazione specifica in Medicina Generale: differenze tra le versioni

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Il '''Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale''', in [[Italia]], è il titolo acquisito dai medici chirurghi che superano l'esame finale del "Corso di Formazione Specifica in [[Medicina Generale]]", della durata di tre anni. Il titolo è rilasciato dall'[[Ordine dei Medici|Ordine dei Medici Chirurghi]] provinciale, dalle [[Regione (Italia)|Regioni]] e dal [[Ministero della Salute]].<ref>{{Cita web|url=http://www.villaumbra.gov.it/categorie/corso-formazione-specifica-medicina-generale|titolo=Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Formazione Medicina Generale|sito=www.villaumbra.gov.it|accesso=2019-12-09}}</ref>
 
Con il corso triennale previsto dal D. Legislativo n. 368/1999 e successive modifiche, che disciplina tutti i percorsi di specializzazione di area medico-chirurgica, la formazione in Medicina Generale in Italia si colloca definitivamente in ambito specialistico, riconoscendo alla disciplina scientifica della Medicina Generale/Medicina di Famiglia contenuti, competenze e attitudini peculiari secondo la definizione europea WoncaWONCA del 2011, ripresa in Italia dal contratto in vigore per la Medicina Generale.<ref>{{Cita web|url=https://www.omceo.ta.it/formazione-specifica-mg/corso-formaz-specifica-mg.html|titolo=Specializzazione Medicina Generale - Ordine dei medici di Taranto}}</ref> II diploma rappresenta il titolo di specializzazione per la disciplina scientifica della Medicina Generale ed è riconosciuto in tutti i paesi UE come titolo formativo e professionalizzante nell'ambito dell'assistenza sanitaria delle cure primarie.
 
In Italia il diploma è titolo necessario ed esclusivo per poter esercitare l'attività di [[Medico di famiglia|Medico di Medicina Generale]] convenzionato con il [[Servizio sanitario nazionale (Italia)|SSN]], come previsto dal D.lgs n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i, nr. 277 del 08 luglio 2003<ref>{{Cita web|url=http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03277dl.htm|titolo=Decreto Legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003}}</ref> e dal D.M. 07 marzo 2006<ref>{{Cita web|url=http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_722_allegato.pdf|titolo=Decreto legislativo n. 722 del 7 marzo 2006}}</ref>. Non rientrano nell'obbligo sopra citato i medici laureati prima del 31 dicembre 1994 per diritto acquisito.