Scopo sociale: differenze tra le versioni
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Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società.
Lo '''scopo mutualistico''' (presente nelle [[cooperative]] e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla
Si considera anche esistente uno '''scopo consortile''', tipico dei [[società consortile|consorzi]] istituiti in forma di [[società (diritto)|società]] ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sottoforma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati) . In relazione allo scopo di lucro della [[società consortile]], la giurisprudenza sostiene che la società consortile possa “…costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del [[contratto]] è proprio quella del consorzio…” (Corte d'Appello Ancona, 10.11.1980, Ist. elettronico qualità ind. ).
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