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[[File:Stateless Persons Convention.png|thumb|In evidenza gli stati partecipanti alla [[Conferenza delle persone apolidi]] del [[1951]]]]
L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] che il cittadino italiano di nascita non possa essere privato della [[cittadinanza italiana]] per nessuna ragione politica, ma solo per gravi motivi previsti dal codice penale, ad esempio accettare una cittadinanza, un incarico politico o un ruolo militare in un Paese in formale [[Guerra|stato di guerra]] con la [[Italia|Repubblica Italiana]], e solo se il soggetto rifiuta di rinunciarvi quando gli venisse intimato dal governo; il cittadino italiano non per nascita la può perdere per cause burocratiche.
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