Bonifica del suolo: differenze tra le versioni

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L'obbligo alla bonifica dei siti contaminati è determinato, in Italia, per il responsabile, dal Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i; questo decreto ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell'[[inquinamento]] in un sito contaminato tramite l'analisi di rischio sanitaria.
 
SiUn sito si definisce, infattipotenzialmente contaminato quando le concentrazioni dei contaminanti superano le concentrazioni limite stabilite dal suddetto D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 al titolo V, sullaParte scortaIV); tali concentrazioni limite sono definite [[Concentrazioni soglia di quantocontaminazione|Concentrazioni stabilitoSoglia daldi succitatoContaminazione]] decreto(CSC). Al superamento delle CSC anche per un solo parametro, il sito deve esere caratterizzato e sottoposto ad [[Analisi di rischio sito specifica|Analisi di Rischio]] (AdR). Si definisce sito contaminato (e quindi da bonificare) il sito nel quale i valori della [[Concentrazioni soglia di contaminazione|concentrazione delle sostanze contaminanti]] (CSC) superino la concentrazione massima ammissibile ([[Concentrazioni soglia di rischio|concentrazioneConcentrazione massimaSoglia ammissibile]]di Rischio, (CSR]]) determinatodeterminata con l'applicazione dell'[[analisiAdR. di rischio sito specifica]].
 
==Voci correlate==