Tribunale regionale delle acque pubbliche: differenze tra le versioni

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Il '''Tribunale Regionale delle acque pubbliche''' è un organo giurisdizionale [[italia]]no di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi e corsi d'acqua.
 
== Cenni storiciStoria ==
Tale organo venne istituito con il decreto legislativo 20 novembre 1916 n. 1664, che prevedeva all'art. 34, venne stabilita una competenza eterogenea relativa a controversie sulla demanialità delle acque, ai limiti dei loro corsi, alvei e sponde, alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ai ricorsi avverso i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, e simili. Venne previsto un doppio binario tra diritti soggettivi e interessi legittimi: per i primi al fine di assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie che prima del 1916 erano attribuite ai tribunali ordinari, vennero istituiti otto tribunali regionali con gli artt. 65 e 66 del RD 9 ottobre 1919. n. 2161; per i secondi giudicava in un unico grado il [[Tribunale Superiore delle acque pubbliche]], che effettuava altresì l'appello sulle decisioni dei Tribunali regionali.