Anticipazione bancaria: differenze tra le versioni

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::*il valore del bene sostituito nel pegno abbia identico valore di quello originario.
:In giurisprudenza, la tesi positiva è stata seguita dai [[giudici]] di merito, con riferimento al patto di rotatività tra [[cambiale|cambiali]] scadute e cambiali rinnovate. Il ragionamento seguito fa leva sull'esistenza, nel nostro [[ordinamento giuridico|ordinamento]], di ''altre forme di sostituzione della cosa come oggetto di pegno''.</br>
:Il meccanismo di cui all'art. 2742 del [[Codice civile]] consente la [[surrogazione]] di un'indennità alla cosa oggetto di pegno (deteriorata o perita durante il vigore della garanzia). C'è poi l'art. 2803 del [[Codice civile]] che prevede il trasferimento della garanzia dal titolo al ricavato (quando il titolo è scaduto). È lo stesso contesto normativo che offre quindi altri spunti a favore della tesi positiva: il pegno rotativo è quindi ritenuto valido, e comporta l'efficacia della sostituzione nel tempo dell'oggetto della garanzia, senza che ciò implichi la rinnovazione delle formalità di costituzione. <ref> Una delle vicende esaminate dalla magistratura italiana di maggior rilievo economico è stato un credito rotativo concesso da [[Agrifactoring]] a [[Federconsorzi]], garantito da pegno irregolare delle cambiali emesse dai [[Consorzi Agrari]] a favore di [[Federconsorzi]]. Tali cambiali per la parte in cui scadevano entro l'anno, erano portate normalmente allo [[sconto]], per la parte che eccedevano l'anno erano costituite in ''pegno rotativo'' a garanzia di una linea di credito concesso. Nel frattempo [[Federconsorzi]] era andata in concordato preventivo, trascinando in analoga posizione Agrifactoring. Dopo che Agrifactoring si era ''insinuata'' nel concordato in chirografo ed espresso voto favorevole al concordato, il liquidatore giudiziale di Agrifactoring il prof. D'Alessandro, ha citato in giudizio il concordato Federconsorzi perchè ha sostenuto che l'anticipazione bancaria era garantita da pegno irregolare e pertanto andava considerata credito privilegiato, anzichè in chirografo. La sentenza non ha riguardato il punto specifico, ma la questione preliminare che Agrifactoring votando aveva rinunciato con ciò stesso al privilegio. L'intera questione può essere letta nella ''Relazione finale'' della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della Federazione Italiana dei consorzi Agrari</ref>
 
Il pegno rotativo o fluttuante trova oggi espresso riconoscimento [[legge|legislativo]] nell'art. 34, comma 2, del [[Decreto legislativo]] n. 213/1998, laddove è consentita l'accensione di ''specifici conti'' destinati alla costituzione di vincoli sugli ''strumenti finanziari'' (tali sono, a norma dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 213/1998, anche i titoli pubblici), disposizione che supera tutte le perplessità [[dottrina|dottrinali]] sulla possibilità di costituire pegni irregolari, anche con patto di rotatività, sui titoli ''dematerializzati''.