Eccezione (diritto): differenze tra le versioni
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L'ordinamento può stabilire che oltre ad essere proposta da una parte, l'eccezione è rilevabile d'ufficio dal [[giudice]], nel qual caso si parla di ''eccezione in senso lato'', mentre quando l'eccezione può essere solamente proposta da una parte si parla di ''eccezione in senso stretto''
Nel [[diritto processuale civile]] italiano le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio (ciò si evince ''a contrario'' dalla disposizione contenuta nell'art. 112 del [[Codice di procedura civile]]), sebbene ve ne siano alcune che devono essere proposte dalle parti (ad esempio, quelle di [[Prescrizione (diritto)|prescrizione]] e di [[Compensazione (diritto)|compensazione]]).
== Eccezioni di merito e di rito ==
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