Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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La '''proprietà fondiaria''', è una delle tre principali tipologie di [[proprietà (diritto)|proprietà]] identificate dal nostro [[codice civile]].
 
Il fondo, sia esso fondo rustico o fondo urbano, è delimitato nello spazio tanto in senso orizzontale, quanto in senso verticale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico: il fondo ha dei confini che segnano il limite del [[diritto]] del [[proprietario]].
La [[proprietà (diritto)|proprietà]] del suolo si estende sì al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene; si estende sì allo spazio sovrastante; ed il [[proprietario]] può eseguire scavi nel sottosuolo ed effettuarvi opere, come può utilizzare lo spazio sovrastante per innalzando costruzioni, albero o altro. Ma il suo [[diritto]] non è illimitato: il [[proprietario]] del suolo, dispone l'[[art. 840]], non può opporsi ad attività altrui che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. Il criterio che consente di identificare il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà di estende fin dove il [[proprietario]] del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo [[diritto]] esclusivo. Oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo, sono da considerarsi cose comuni ditutti.
 
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L'interferenza del godimento di un fondo con il godimento di un altro fondo trova un ulteriore criterio legale di regolazione nel caso delle immissioni, da un fondo all'altro, di fumo, di calore, di rumori e, in genere, in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti, di vibrazione e così via.
Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità ([[art. 844]]): il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni o le propagazioni provenienti dal fondo vicino se esse non superano la capacità di sopportazione dell'uomo medio, la soglia oltre la quale risultano intollerabili da parte dell'uomo di media tollerabilità. Solo in caso contrario il vicino potrà pretendere l'adozione di misure o l'applicazione di disposizioni anti-rumore, anti-inquinamento ecc...e, se ciò non bastasse, potrà ottenere la cessazione dell'attività molesta.
L'[[art. 844]] mitiga il criterio a favore delle attività produttive aggiungendo che, nell'applicare il criterio della normale tollerabilità, il giudice deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della [[proprietà (diritto)|proprietà]].
Altri complementari criteri di legge sono le condizioni dei luoghi (a chi abita in una zona industriale si può chiedere una maggiore tolleranza) e la priorità di un dato [[Diritto reale di uso|uso]] (fra il [[proprietario]] di una rumorosa officina e quello di una abitazione, è più protetto quello dei due che per primo ha dato la diversa destinazione al proprio fondo).
La soluzione radicale per questi conflitti sta nel prevenirli: spetta ai piani regolatori di separare fra loro le diverse forme di utilizzazione del territorio e di tenere le aree destinate ad attività industriali lontane da quelle assegnate alle costruzioni abitative.
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== Voci correlate ==
* [[Proprietà (diritto)|Proprietà]]