Licenze Creative Commons: differenze tra le versioni

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=== CC0: pubblico dominio ===
[[File:CC Zero badge.svg|miniatura|220x220px|Identificazione di CC0.]]
CC0, anche detto CC Zero, annunciato nel corso del 2007 e reso disponibile al pubblico nel 2009<ref>{{cita web|url=http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/01/report-from-cc-board-meeting.html|titolo=Report from CC board meeting|accesso=31 dicembre 2011|dataarchivio=19 settembre 2010|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100919010433/http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/01/report-from-cc-board-meeting.html|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{cita web|url=https://creativecommons.org/weblog/entry/13304|titolo=Expanding the Public Domain: Part Zero|accesso=31 dicembre 2011}}</ref>, è uno strumento, definito anche protocollo<ref name=":1">{{Cita web|url=http://www.creativecommons.it/node/608|titolo=Creative Commons annuncia due nuovi progetti: CC Plus e CC Zero {{!}} CreativeCommons.it|sito=www.creativecommons.it|accesso=9 dicembre 2016}}</ref>, dotato di valore legale, per rinunciare al copyright sull'opera in tutto il mondo. Questo strumento, non è una licenza perché non riserva diritti nessun diritto all'autore e non impone nessuna limitazione all'utilizzatore, serve a collocare il materiale nel [[pubblico dominio]] nelle giurisdizioni in cui è possibile, definendo intendendo l'espressione "pubblico dominio" nel senso più ampio consentito dalla legge, perché vi sono alcune giurisdizioni dove il pubblico dominio non è definito, quindi per il riutilizzo di qualsiasi opera è necessaria l'esplicita autorizzazione; nelle altre giurisdizioni, dove il pubblico dominio è vietato, rinuncia al maggior numero di diritti possibile tramite una semplice licenza il più possibilmente permissiva compatibilmente con la sua natura di licenza.<ref>[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ CC0 1.0]</ref><ref>{{cita web|url =https://creativecommons.org/choose/zero|titolo = CC0|accesso = 2 ottobre 2011}}</ref>
 
A livello globale, poche giurisdizioni consentono l'attribuzione al pubblico dominio delle opere di coloro che intendono operare in favore dell'ampliamento del sapere pubblico. Spesso risulta complesso, se non impossibile, rinunciare ai propri diritti morali, in quanto automaticamente applicati dalla quasi totalità delle giurisdizioni nazionali. Rispetto al concetto di pubblico dominio, la licenza CC0 si propone di annullare le ambiguità dovute alle differenti legislature locali, con un'attribuzione che rappresenti su scala globale la rinuncia a qualsiasi tipo di diritto autoriale. Per tali scopi non è stata adattata a nessuna legislazione specifica.<ref>{{Cita news|lingua=en|url=https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/|titolo=CC0 - Creative Commons|pubblicazione=Creative Commons|accesso=8 dicembre 2016}}</ref>
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== Applicabilità ==
Le licenze Creative Commons sono basate sul [[Diritto d'autore italiano|diritto d'autore]] e si applicano a tutte quelle opere che per legge sono considerate tutelabili.<ref name=":2">{{Cita web|url=http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm|titolo=Legge italiana sul diritto d'autore 633/1941|sito=www.interlex.it|accesso=8 dicembre 2016}}</ref> Di conseguenza, le licenze possono essere applicate a qualunque opera su cui il copyright sia applicabile: libri, scritti, appunti, blog e siti web, articoli, filmati e fotografie, videogame, composizioni musicali, registrazioni sonore e altre opere audio. Le licenze CC non si applicano invece a idee, informazioni di fatto o altri elementi non protetti da copyright.<ref>{{Cita libro|autore=Aliprandi|titolo=Creative Commons: manuale operativo|url=http://www.aliprandi.org/manuale-cc/|anno=2013|editore=Ledizioni|città=Bologna|pp=69-70|ISBN=978-88-6705-134-2}}</ref>
 
Se un'opera è protetta da più di una licenza Creative Commons, l'utilizzatore può scegliere quella che preferisce.
 
Sebbene il [[software]] rientri tra quelle opere tutelabili dal diritto d'autore<ref>{{Cita web|url=http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#1|titolo=Articolo 1, comma 2, della legge sul diritto d'autore italiano 633/1941|sito=www.interlex.it|accesso=8 dicembre 2016}}</ref> Creative Commons sconsiglia l'uso delle sue licenze per i programmi per l'elaboratore, consigliando invece l'uso di altre licenze libere come la [[GNU General Public License|GPL]].<ref name="autogenerato2" /><ref>[https://wiki.creativecommons.org/FAQ#Can_I_use_a_Creative_Commons_license_for_software.3F Creative Commons FAQ: Can I use a Creative Commons license for software?]</ref> La stessa [[Free Software Foundation]] indica le licenze CC BY e CC BY-SA come adatte per ''lavori di arte e spettacolo e lavori educativi'', e la CC BY-ND per ''lavori di opinione e commenti'', sconsigliandole invece per il software e la documentazione.<ref>{{cita web|url =https://www.gnu.org/licenses/license-list.html|titolo = Licenze varie e commenti relativi|accesso = 31 dicembre 2011}}</ref>
 
Le licenze possono essere applicate anche ai [[database]], dei quali però preservano solo il copyright e non i diritti caratteristici delle banche di dati, eventualmente previsti dalle leggi dei singoli stati, come dalla legge sul [[diritto d'autore italiano]].<ref name=":2" /><ref>{{cita web|url=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Can_I_apply_a_Creative_Commons_license_to_data_or_a_database.3F|titolo=Frequently Asked Questions - Can I apply a Creative Commons license to data or a database?}}</ref>
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Relativamente al fine per il quale l'esemplare dell'opera è messo in circolazione, la regolamentazione SIAE norma la diffusione finalizzata al commercio e a ogni altro genere di attività lucrativa. Le licenze CC d'altro canto non pregiudicano l'utilizzo commerciale, esplicitando chiaramente la possibilità di sfruttare l'opera in tal senso attraverso l'attribuzione o meno dell'apposita clausola NC ''(Non commerciale)'' prevista dalle CC Public Licenses. Ciò significa che, all'atto pratico, le opere sprovviste di tale licenza richiedano quasi certamente l'applicazione del "bollino SIAE", qualora anche gli altri requisiti per tale apposizione siano soddisfatti o lo rendano necessario.
 
''L'art. 181 bis della legge sul diritto d'autore, relativamente alla definizione di attività lucrativa, non esamina dettagliatamente quali azioni rientrino nella regolamentazione: non è escludibile in tal senso la necessità di apporre il bollino SIAE anche su opere registrate con licenza CC "non commerciale". A titolo d'esempio valgono le distribuzioni di copie promozionali gratuite di opere per le quali non si riscontra un vantaggio commerciale diretto ma che costituiscono un'attività dichiaratamente finalizzata al lucro.''<ref>{{Cita web|url=http://www.creativecommons.it/AspettiGiuridici|titolo=Appunti di lavoro: Creative Commons e SIAE|sito=www.creativecommons.it|accesso=9 dicembre 2016}}</ref>
 
== Diffusione e utilizzo ==