Onere: differenze tra le versioni

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Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'[[obbligo]] e dal [[dovere]], la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una [[sanzione]]: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.
 
L'esempio classico è rappresentato <nowiki>dall'</nowiki>''[[onere della [[prova (diritto)|prova]]'', presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del [[Codice civile]]: chi agisce in [[giudizio]] per far valere un [[diritto]] deve fornire la dimostrazione dei [[fatto giuridico|fatti]] su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'[[eccezione]] deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il [[giudice]] deciderà la [[causa]] in modo sfavorevole alla stessa.
 
Nel linguaggio giuridico con ''onere'' (o ''peso'' o ''modus'') s'intende anche una disposizione accessoria del negozio giuridico a titolo gratuito che impone un'[[obbligazione]] al destinatario della liberalità (ad esempio: l'obbligazione di destinare una parte dell'immobile donato a ricovero per i poveri). Nell'ordinamento italiano l'onere, inteso in questo senso, è previsto da Codice civile per la donazione (art. 793), l'istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l'alienazione gratuita di un'immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861); si ritene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici a titolo gratuito.