Telebiella: differenze tra le versioni

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La questione diventa di rilevanza politica nazionale perché il segretario del [[Partito Repubblicano Italiano|Partito Repubblicano]] [[Ugo La Malfa]] protesta per essere stato tenuto all'oscuro del decreto ministeriale e chiede le dimissioni del ministro Gioia, ma non ottenendole ritira l'appoggio esterno al [[governo Andreotti II]] che si dimette a giugno. Nel frattempo, il ministero delle Poste aspetta inutilmente il termine del 1º giugno, perché i titolari non ottemperano all'ordine, quindi viene eseguito il decreto: il cavo che collega l'emittente alla rete cittadina venne reciso.
 
Telebiella avvia quindi una battaglia legale: Sacchi si fece denunciare per violazione delle norme in materia postale (perché contravvengono al monopolio della Rai). La vicenda ha risalto sui giornali nazionali: il caso viene ulteriormente ampliato quando il [[Pretore (ordinamenti moderni)|pretore]] Giuliano Girzi interrompe il procedimento nei confronti del Sacchi, e in qualità di ''giudice a quo'' sollevò dubbio di incostituzionalità alla [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]]. La Corte costituzionale accolse buona parte delle motivazioni di Sacchi; infatti, con la sentenza del 10 luglio 1974 n. 225 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183, e 195 del D.P.R. del 1973 riguardo l'emittenza via cavo che riservava allo Stato il monopolio televisivo<ref>{{Cita web|titolo=Consulta OnLine - Sentenza n. 225 del 1974|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html|accesso=}}</ref>. Successivamente, la [[riforma della RAI del 1975]] autorizza le trasmissioni via cavo ''monocanale'' nonché la ripetizione via etere sul territorio italiano delle emittenti estere ([[France 2|Antenne 2]], [[RSI LA1|TV Svizzera]], [[Telemontecarlo]] e [[TV Koper-Capodistria|TeleCapodistriaKoper]]).
 
Telebiella riprende le trasmissioni via cavo, affiancata in seguito da una rete radiofonica via etere, [[Radiobiella]] poiché la Corte costituzionale, con la sentenza del 28 luglio 1976, n. 202, autorizza anche le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale<ref>{{Cita web|titolo=Consulta OnLine - Sentenza n. 202 del 1976|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0202s-76.html|accesso=}}</ref>.