Comunità isolana: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano le '''comunità isolane''' e '''di arcipelago''' sono [[ente locale|enti locali]] che possono essere istituiti in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della [[Sicilia]] e della [[Sardegna]], ove esistono piu' comuni, ai sensi dell'art. 29 del [[decreto legislativo|d.lgs.]] [[18 agosto]] [[2000]], n. 267, recante il ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali''.
 
Ai sensi del predetto articolo alle comunità isolana o di arcipelago si estendono le norme sulle [[comunità montana|comunità montane]]; sono quindi [[unione di comuni|unioni di comuni]].
 
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