Persona fisica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Annullato Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m + sezione Note
Etichetta: Annullato
Riga 8:
 
La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono [[Soggetto di diritto|soggetti di diritto]] gli [[Stato|stati]] e le [[Organizzazione internazionale|organizzazioni internazionali]], ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche). Con il raggiungimento della [[maggiore età]] la persona fisica acquisisce la [[capacità di agire]], cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.
==Note==
 
<references/>
== Bibliografia ==
* Alpa e Ansaldo, ''Le persone fisiche'', in ''Il codice civile, commentario diretto da Schlesinger'', 1996