Proprietà collettiva: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ho aggiunto comunanze agrarie, diffuse nel centro e sud Italia.
aggiunto comunanze
Riga 19:
* gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva. Notava [[Carlo Cattaneo]] che «questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi.»<ref>{{Cita libro|autore=Carlo Cattaneo|curatore=Alberto Bertolino|titolo=Scritti economici|url=https://www.jstor.org/stable/23236448?seq=1|dataoriginale=1956|città=Firenze|p=187|volume=III}}</ref><ref>{{Cita libro|autore=Paolo Grossi|titolo=Per la storia del pensiero giuridico moderno|dataoriginale=1977|città=Milano|capitolo=Un altro modo di possedere}}</ref>
 
La proprietà collettiva viene quindi oggi ricondotta sempre, da un punto di vista formale, ad una proprietà privata (tipicamente di derivazione nobiliare) o una proprietà pubblica (demaniale e non) sulla quale però sussistono diritti d'[[uso civico]] che di fatto ne trasferiscono il possesso (in parte o del tutto) a favore di terzi individuati in base ad una definizione collettiva (come può essere quella degli abitanti, attuali o "originari", di una certa località o paese). L'esercizio di questi diritti può essere demandato a particolari organizzazioni (università agrarie, vicinie, comunità, comugne, comunanze, associazioni o enti) o alle amministrazioni comunali (sebbene questa non sia funzione obbligatoria di esse, e sebbene la collettività degli aventi diritto non coincida necessariamente con gli abitanti di un comune); le modalità di possesso ed uso del suolo vengono tramandate in forza di particolari leggi, regolamenti, atti specifici o consuetudini di fatto che, se necessario, fissano anche la corretta definizione dei soggetti che compongono la comunità.
 
Le antiche proprietà collettive pertanto ricadono sempre, oggi, nella fattispecie dei diritti d'[[uso civico]] gravanti su suolo di proprietà altrui; di contro non tutti i diritti di uso civico esistenti oggi necessariamente derivano da un'antica condizione di vera proprietà collettiva, potendo altresì derivare anche da altre forme di antico possesso "misto", ossia condiviso già all'origine tra comunità rurali e famiglie nobiliari oppure istituzioni (in special modo ecclesiastiche): in Italia in linea di massima si può ritenere più probabile che un uso civico derivi da una vera e propria proprietà collettiva nelle zone anticamente amministrate da liberi comuni o forme di governo locale dotate di grande autonomia; al contrario è più probabile che derivi da un originario possesso misto nei territori anticamente infeudati ad un nobile o controllati da un istituto religioso.