Proprietà collettiva: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 193.138.160.114 (discussione), riportata alla versione precedente di 151.76.168.119
Etichetta: Rollback
Riga 3:
== Descrizione ==
 
sLaLa legge n. 168 rappresenta un momento epocale nella storia italiana perché pone fine ad uno scontro secolare tra due diverse modalità, egualmente legittime, di relazione ed appropriazione tra l’uomo e le cose: la proprietà privata e la proprietà collettiva. A partire dalla [[rivoluzione francese]], queste due forme di possedere il mondo sensibile sono state le protagoniste di uno scontro ideologico che ha investito l’intera [[Europa]] segnando progressivamente, in un contesto culturale profondamente individualistico, la imposizione del modello di proprietà privata a discapito di quella collettiva, vittima di una vera e propria persecuzione legislativa culminata nelle leggi liquidatorie dei [[XIX secolo|secoli XIX]] e [[XX secolo|XX]].
 
Dopo secoli di persecuzioni, con la recente menzionata legge del 2017 è stato riconosciuto il valore sociale, culturale ed economico della “proprietà collettiva” in quanto patrimonio riconosciuto e protetto dalla [[Costituzione italiana]]. Il futuro dei potenziali convegni tematici che verranno a tale proposito elaborati e tenuti sarà quello di ricostruire, attraverso una prospettiva interdisciplinare, il lungo e avvincente cammino degli assetti fondiari collettivi (le cosiddette ''terre comuni'') a partire dalle politiche individualistiche della cosiddetta “modernità” sino alla rivoluzione culturale aperta dalla sopra citata legge sui domini collettivi. Tavole rotonde di studio di approfondimento e arricchimento che si potranno così aprire alla riflessione di storici, giuristi, avvocati, agronomi, economisti, filosofi, sociologi e cultori della materia operanti negli specifici ambiti giudiziario-commissariali per gli usi civici, nelle sedi accademiche o presso gli enti collettivi (università agrarie, partecipanze, regole, associazioni agrarie, comunanze agrarie).
Riga 23:
Le antiche proprietà collettive pertanto ricadono sempre, oggi, nella fattispecie dei diritti d'[[uso civico]] gravanti su suolo di proprietà altrui; di contro non tutti i diritti di uso civico esistenti oggi necessariamente derivano da un'antica condizione di vera proprietà collettiva, potendo altresì derivare anche da altre forme di antico possesso "misto", ossia condiviso già all'origine tra comunità rurali e famiglie nobiliari oppure istituzioni (in special modo ecclesiastiche): in Italia in linea di massima si può ritenere più probabile che un uso civico derivi da una vera e propria proprietà collettiva nelle zone anticamente amministrate da liberi comuni o forme di governo locale dotate di grande autonomia; al contrario è più probabile che derivi da un originario possesso misto nei territori anticamente infeudati ad un nobile o controllati da un istituto religioso.
 
Gran parte delle antiche proprietà collettive sono state tuttavia trasformate in proprietà privata, in particolare tra XIX e XX secolo, soprattutto mediante processiprocesi di frazionamento, appoderamento e affrancamento in favore di famiglie contadine spesso appartenenti all'originaria comunità proprietaria. Il tema della suddivisione ed affrancamento della proprietà collettiva è intimamente legato a quello della liquidazione degli usi civici (mediante la quale si è realizzato, specie nelle epoche più recenti) e a quello dei contratti [[Enfiteusi|enfiteutici]] (che in molti casi hanno rappresentato la modalità pratica di attribuzione ai privati delle originarie proprietà collettive, o più in generale di liquidazione degli usi civici, ma che possono riguardare anche proprietà di altra origine).
 
==In Italia==