Disegno di legge: differenze tra le versioni

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*'''progetto di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Art. 71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
</ref>
*'''disegno di legge''', artartt. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 87|87]] <nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.