Codice di procedura civile: differenze tra le versioni

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:::: ARTICOLO 15. Cause relative a [[beni immobili]] - Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
:::: per duecento per le cause relative alla [[proprietà]];
:::: per cento per le cause relative all'[[usufrutto]], all'[[uso]], all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'[[enfiteuta]];
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione