Codice di procedura civile: differenze tra le versioni

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:::: per duecento per le cause relative alla [[proprietà]];
:::: per cento per le cause relative all'[[usufrutto]], all'[[uso]], all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'[[enfiteuta]];
:::: per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù.
::::* Il valore delle cause per regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
::::* Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
:::: ARTICOLO 16. Esecuzione forzata - abrogato
:::: ARTICOLO 17. Cause relative all'esecuzione forzata - Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal [[credito]] per cui si procede;
::::* quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell' art. 619, dal valore dei beni controversi;
::::* quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione