Stato patrimoniale (forma di Stato): differenze tra le versioni

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{{W|argomento=diritto|mese=marzo 2007||firma=[[Utente:Fabio.gastone|Fabio.gastone]] 21:22, 14 mar 2007 (CET)}}
Secondo la contrapposizioneclassificazione deidegli vari[[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] in base al grado di tutela giuridica che essi realizzano per le [[cistuazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] si suole parlare di '''stato patrimoniale''' con riferimento alla situazione che esisteva nel [[feudalesimo|periodo feudale]], quando non si avevaha alcuna distinzione fra il [[patrimonio]] del ''[[sovrano]]'' ede il patrimonioquello dello [[stato]], e quandoed anche i [[potere (diritto)|poteri]] pubblici potevanorientrano nel patrimonio del sovrano, quale [[persona fisica]], sicchè possono costituireessere oggetto di vendita, di successione ereditaria, di costituzione in dote, ecc. Era la situazione che esisteva in Europa durante il [[feudalesimo|periodo feudale]]. Oggi questa forma di stato è pressocchè scomparsa se si eccettua, secondo l'opinione prevalente, lo [[Stato della Città del Vaticano]].
 
AUn'evoluzione rispetto a questa impostazione si contrapposeè quella in base allanella quale eraè configurabile una tutela dei cittadini nei confronti dell'autoritàdello stato, anche se limitatamente ai rapporti di [[diritto privato]] concernenti il "''[[fisco]]"'', inteso come patrimonio distinto da quello della "''corona"''. Questa concezione, che fu detta dello "[[stato di polizia]]" (in un significato diverso da quello che ha assunto successivamente e che indica uno stato nel quale l'attività degli organi di polizia ha un ruolo eccessivo e lesivo dei diritti di libertà dei cittadini), aprìha aperto la via all'elaborazione del [[diritto amministrativo]], inteso come un complesso di regole cui anche igli funzionari[[organo (diritto)|organi]] della [[pubblica amministrazione]] sono soggetti. Anche se pernon il momento nonè eraancora riconosciuto ai cittadini il diritto di pretendere l'osservanza di queste regole mediante ricorso ad un [[giudice]] indipendente, eraè però consentito di ricorrere al sovrano in via di ''petizione''.
Questa concezione fu superata attraverso l'ulteriore elaborazione che condusse all'enunciazione della nozione di "[[stato di diritto]]", in base alla quale lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici -salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'Act of State, secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione- ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della [[pubblica amministrazione]]. Questa evoluzione portò all'instaurazione della giustizia amministrativa concepita come istituzione separata dalla giustizia ordinaria
 
Questa concezione fuviene superata attraversoquando l'ulterioresi elaborazione che condussegiunge all'enunciazione della nozione di "''[[stato di diritto]]"'', in base alla quale lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici - salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'Act''act of Statestate'', secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione - ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della [[pubblica amministrazione]]. QuestaIn evoluzionealcuni portòordinamenti, all'instaurazionead dellaesempio giustiziaquelli amministrativaanglosassoni, concepitale comerelative istituzionecontroversie separatasono dalladevolute giustiziaagli ordinariastessi giudici competenti per le controversie tra privati, in altri, invece, a giudici speciali (''giudici amministrativi'').